
Atto di fondazione
Art. 1 Nome e sede
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Con il nome «Fondazione LetsFamily» viene costituita una fondazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC). La fondazione è politicamente indipendente e può comparire con le seguenti varianti linguistiche:
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Tedesco: LetsFamily Stiftung
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Francese: Fondation LetsFamily
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Inglese: LetsFamily Foundation
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La fondazione ha sede a Zugo. Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera, con il consenso dell'autorità di vigilanza.
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Art. 2 Scopo e finalità
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La fondazione ha lo scopo di sostenere e informare tutti i (futuri) genitori di bambini piccoli residenti in Svizzera o nel Liechtenstein, cioè persone che aspettano un bambino o il cui figlio più giovane non ha ancora compiuto sei anni, di seguito denominati "beneficiari". In particolare, la fondazione trasmette conoscenze di base, orientamento e strumenti pratici sul tema del "primo soccorso per donne incinte, neonati e bambini piccoli".
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La fondazione opera a scopo di pubblica utilità e non persegue scopi commerciali o di autoaiuto.
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Art. 3 Attuazione / Regolamenti
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Il Consiglio di fondazione può emanare uno o più regolamenti riguardanti l'organizzazione della fondazione e l’attuazione dello scopo. I regolamenti e le relative modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza.
In assenza di regolamenti, il Consiglio decide a propria discrezione sull'erogazione delle prestazioni della fondazione, nel rispetto degli scopi.
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Art. 4 Patrimonio e risorse
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La fondatrice, Present-Service Henckel von Donnersmarck & Co., con sede in Chollerstrasse 3, 6300 Zugo, conferisce alla fondazione un capitale iniziale di CHF 50’000.– in contanti.
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Ulteriori donazioni alla fondazione da parte della fondatrice o di terzi sono possibili in qualsiasi momento.
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Il patrimonio della fondazione deve essere gestito secondo principi contabili riconosciuti.
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Il Consiglio di fondazione decide sull’uso del patrimonio e dei redditi. È autorizzato a utilizzare i fondi per il raggiungimento dello scopo, nel rispetto della legge e delle eventuali direttive dell’autorità di vigilanza.
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Art. 5 Chiusura dei conti
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La chiusura dell’esercizio avviene annualmente al 31 dicembre.
Se necessario, può essere modificata con l’approvazione dell’autorità di vigilanza.
La fondazione trasmette all’autorità di vigilanza il bilancio annuale, il rapporto di attività, il rapporto della revisione e il verbale di approvazione del Consiglio entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
Art. 6 Organi
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Gli organi della fondazione sono:
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il Consiglio di fondazione
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l’organo di revisione, salvo esonero concesso dall’autorità di vigilanza
Il Consiglio può nominare un direttore o una direttrice, che non deve necessariamente essere membro del Consiglio stesso. Compiti e competenze sono definiti in un apposito regolamento.
Art. 7 Consiglio di fondazione
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Il Consiglio è composto da almeno tre membri. I primi membri sono nominati dalla fondatrice:
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Sig. Nikolaus Henckel von Donnersmarck, di Baden, residente a Vienna, presidente
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Sig.ra Katja Berlinger, di Ganterschwil, residente a Küsnacht ZH
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Prof. Dr. Med. Philippe Schucht, di Zurigo
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Successivamente, il Consiglio si auto-rinnova. La presidenza dovrebbe essere, ove possibile, assegnata a un socio accomandatario della Present-Service Henckel von Donnersmarck & Co.
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Il Consiglio dirige la fondazione secondo la legge, l’atto di fondazione e i regolamenti.
Il mandato dura un anno. In caso di dimissioni, un sostituto deve essere nominato entro sei mesi. Le modalità di revoca sono regolate in un apposito regolamento.
Il Consiglio si autoconstituisce. Rappresenta la fondazione e nomina i firmatari autorizzati. È ammessa solo la firma collettiva a due. Un regolamento separato disciplina i conflitti di interesse.
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Il Consiglio si riunisce secondo le necessità, almeno una volta l’anno. Ogni membro può richiedere una riunione, motivandola. Se nessun membro richiede una discussione orale, si possono adottare decisioni per via circolare (inclusa e-mail), con la maggioranza dei voti di tutti i membri.
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Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri. Le riunioni possono tenersi anche virtualmente (telefono, videoconferenza, ecc.), purché i partecipanti siano chiaramente identificabili. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le riunioni devono essere verbalizzate.
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I membri del Consiglio agiscono a titolo onorifico. È previsto il rimborso delle spese. Un’indennità moderata può essere concessa per compiti che vanno oltre l’attività ordinaria.
Art. 8 Organo di revisione
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Il Consiglio nomina un revisore per effettuare i controlli previsti dalla legge.
L’autorità di vigilanza può concedere un’esenzione se sussistono i presupposti legali.
Art. 9 Modifiche
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Le richieste di modifica dell’organizzazione o dello scopo devono essere presentate all’autorità competente ai sensi dell’art. 86a CC.
La fondatrice può modificare successivamente lo scopo nel rispetto della legge, purché il carattere di pubblica utilità sia mantenuto.
Art. 10 Protezione dei dati
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La fondazione raccoglie dati personali dei beneficiari e dei donatori necessari all’attuazione del proprio scopo. Il Consiglio assicura un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il trattamento dei dati avviene secondo la legge svizzera sulla protezione dei dati e l’informativa disponibile sul sito web della fondazione.
Art. 11 Scioglimento
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Lo scioglimento della fondazione può essere proposto all’autorità di vigilanza se le risorse non sono più sufficienti a perseguire efficacemente lo scopo.
Eventuali fondi residui devono essere trasferiti a un ente esente da imposte in Svizzera con finalità analoghe. È escluso in ogni caso il ritorno dei fondi alla fondatrice o ai suoi successori legali.
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Lo scioglimento e la liquidazione richiedono l’approvazione dell’autorità di vigilanza.
Zugo, 26 giugno 2024